Statuto

                                       NUOVO STATUTO  29-11-2017
                                                    TITOLO I
                                        DISPOSIZIONI GENERALI

                                      ART. 1
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE SOCIALE
E' costituita fra gli  ex dipendenti della Banca Popolare di Vicenza e delle Società e Banche facenti parte del Gruppo Banca Popolare di Vicenza un'associazione non riconosciuta, ai sensi degli artt. 36 e ss. Cod. Civ., denominata ASSOCIAZIONE RICREATIVA ANCORA INSIEME (A.R.A.I.). L’Associazione  ha sede in Vicenza presso lo Alma Studio - Contra San Marco 25 e può istituire Sezioni periferiche in altre località.
                                    ART. 2
OGGETTO SOCIALE

L’Associazione si prefigge di operare mediante iniziative culturali, ricreative, sportive, turistiche ed altre similari o connesse nell'interesse dei Soci atte a migliorare l’impiego del tempo libero e nell’intento di favorire l’incontro degli stessi e dei loro familiari per reciproci scambi di idee e conoscenze; a tal fine l’Associazione privilegia le iniziative a più larga partecipazione dei Soci. l’Associazione potrà altresì svolgere ogni altra attività che, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, si riterrà utile e proficua per il conseguimento dell’oggetto sociale l’Associazione, pur non aderendo espressamente a nessuna organizzazione per il tempo libero, può realizzare iniziative comuni, affiliandosi ad altre consimili associazioni aziendali e territoriali, da concordare di volta in volta per i singoli settori di attività

L’Associazione non ha finalità di lucro 

                                   ART. 3
SOCI

Sono ammessi di diritto a far parte dell’Associazione i Soci iscritti al 30 settembre 2017 al Circolo Dipendenti Banca Popolare di Vicenza.
Potranno essere ammessi a far parte dell’Associazione coloro che ne faranno richiesta .
Sono previste due categorie di Soci:
⦁    Soci Ordinari 
⦁    Soci minorenni senza diritto di voto, sotto la tutela di Socio Ordinario
L'Assemblea dei Soci può inoltre conferire la qualifica di Soci Onorari a nominativi che si rendessero fautori di atti particolarmente meritori per l’Associazione.
La qualifica di Socio Onorario può essere conferita sia per un periodo di tempo predeterminato che a vita.
Tutte le ripartizioni in categorie dei Soci, di cui ai commi precedenti,  devono intendersi  attribuite a soli fini terminologici, non derivandone nessun tipo di trattamento differenziato. In tal modo l’Associazione vuole assicurare l’effettività del rapporto associativo e delle modalità associative, escludendo nel contempo anche la temporaneità della partecipazione alla vita associativa
                                    ART. 4
FORMALITA' PER L'AMMISSIONE A SOCIO

Sono ammessi di diritto a far parte dell’Associazione Ricreativa Ancora Insieme tutti coloro che risultavano iscritti al  CIRCOLO DIPENDENTI BANCA POPOLARE DI VICENZA. alla data del 30 settembre 2017.
L'ammissione del Socio all’Associazione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo ed ha effetto dal momento del versamento della quota relativa all'anno sociale in corso oltre all’impegno di corrispondere il contributo di iscrizione stabilito pro tempore dal Consiglio Direttivo.
L'ammissione del Socio Onorario viene deliberata dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato

                                     ART. 5
DOVERI DEL SOCIO

Il Socio è tenuto all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali dell’Associazione. Il Socio è tenuto al versamento dei contributi, stabiliti dal Consiglio Direttivo, a favore dell’Associazione.
La quota e ogni altro contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.
                                     ART. 6
DIRITTI DEL SOCIO

Tutti i Soci  hanno diritto di:
a) partecipare alle manifestazioni ed attività dell’Associazione;
b) intervenire alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie;
c) proporre al Consiglio Direttivo manifestazioni o quant'altro possa contribuire al perseguimento delle finalità dell’Associazione.

                                     ART. 7
CESSAZIONE DEL SOCIO

La cessazione della qualifica di Socio avviene per i seguenti motivi:
a) dimissioni presentate per iscritto al Consiglio Direttivo; 
b) morte del socio. 
c) espulsione.
La cessazione della qualifica di Socio Onorario avviene per i seguenti motivi: 
a) scadenza del periodo di conferimento della qualifica;
b) morte del Socio.

                                    ART. 8
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai Soci sono:
a) la deplorazione;
b) la sospensione;
c) l'espulsione.
I provvedimenti sono adottati dal Consiglio Direttivo con maggioranza di 2/3 
Il ricorso contro i provvedimenti si effettua entro 30 giorni presso il Collegio dei Probiviri che ha l'obbligo di rispondere entro i 30 giorni successivi


                                      TITOLO II
                             ORGANI SOCIALI

                                    ART. 9
ORGANI SOCIALI

Gli Organi dell’Associazione sono:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Revisori;
d) il Collegio dei Probiviri
                                     ART. 10
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione Ricreativa Ancora Insieme  in regola con il versamento della quota associativa.
L'Assemblea dei Soci, regolarmente costituita, rappresenta  l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.
L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci maggiorenni ognuno dei quali ha diritto ad un voto e può essere ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea  è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea è inoltre convocata in via  straordinaria dal Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritenga necessario, nonché dal Collegio dei Revisori e quando ne sia fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno 1/3 dei Soci. In ogni caso la convocazione deve avvenire entro un mese dalla richiesta.
All’Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i Soci maggiorenni in regola con le quote associative.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un  Vice Presidente o da un Consigliere designato dall'Assemblea.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un segretario che provvede alla stesura del verbale della seduta. Il verbale finale è sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.

                                    ART. 11
COMPITI DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea Ordinaria dei Soci:
a )  approva annualmente il rendiconto economico e finanziario, o bilancio     consuntivo, e quello preventivo
b)    determina l'ammontare della quota sociale annua e gli eventuali contributi straordinari qualora questi si rendessero necessari per l'andamento dell’Associazione;
c)    nomina i membri del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero;
d)    nomina il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri;
e)    fissa le direttive per l'attività dell'associazione;
f)    delibera sull'ammissione di Soci Onorari.
g)    discute e delibera relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto o ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo;
L'Assemblea dei Soci in via Straordinaria: 
a)     delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno di sua competenza; 
b)    delibera sullo scioglimento del Circolo e la devoluzione del suo patrimonio
                                     ART. 12
CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria deve essere convocata con avviso comunicato agli aventi  diritto mediante pubblicazione  e/o affissione  dello stesso all’albo della sede e nel sito dell’Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l’adunanza.
L’avviso di convocazione  dovrà contenere l’indicazione del giorno, ora e luogo  dell’adunanza e gli argomenti all’ordine del giorno.
L’assemblea si raduna  anche in luogo diverso dalla Sede Sociale, purché in Italia
                                     ART. 13
COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

La validità delle Assemblee dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, è data in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega della metà più uno dei Soci e in seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti, tranne che per il cambiamento della denominazione e/o dell’oggetto sociale e/o dello scioglimento dell’Associazione per il quale è richiesta la presenza in proprio o per delega di almeno un ventesimo dei soci. Le votazioni si effettuano di norma in modo palese. Il rinnovo delle cariche sociali avviene a scrutinio segreto. Il Socio può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro Socio mediante delega sottoscritta. Ciascun Socio può essere portatore di due deleghe.
Risultano eletti i Soci che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il Socio più anziano d'età. 

                                      ART. 14
CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a quindici Consiglieri, eletti dall’ Assemblea fra i soci
I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente essi durano per il periodo stabilito all’atto della loro nomine comunque non superiore a 3 anni e sono rieleggibili.
I Consiglieri scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio della loro carica e comunque ha effetto dal momento in cui il Consiglio Direttivo è stato ricostituito.
Il Consiglio Direttivo si rinnova per un terzo ogni esercizio, arrotondato ove occorra per eccesso nei primi due esercizi e il rimanente il terzo esercizio.  
Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’assemblea dei soci.
Nel caso un Consigliere non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive, in assenza di valido motivo, il Consiglio Direttivo può deliberarne la decadenza con voto di 2/3 dei  Consiglieri. 

                                     ART. 15
COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
In particolare esso  svolge le  seguenti attività: 
a) elegge nel proprio interno il Presidente e fino a tre Vice Presidenti a scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta dei voti; 
b) nomina il Segretario Cassiere Economo ed il Vice Segretario Cassiere Economo che possono anche non essere consiglieri; 
c) formula il programma d'attività sociale, le attribuzioni economiche e gli orientamenti necessari per lo sviluppo delle attività istituzionali;
d)  ripartisce le risorse tra le varie attività prevedendone le modalità di utilizzo in base al Regolamento dallo stesso definito e approvato; 
e) delibera sull'ammissione dei Soci  di cui all’art. 4;
f)     convoca l'Assemblea dei Soci;
g) sottopone all'Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo e quello preventivo;
h) propone all'Assemblea dei Soci l'eventuale ammissione di Soci Onorari;
i) propone eventuali modifiche dello Statuto; 
l) può istituire commissioni o comitati tecnici con funzioni di coordinamento tecnico-organizzativo di singole attività e/o iniziative o di attività e iniziative dei vari settori dell’Associazione, determinandone la composizione e le funzioni; 
m) nel rispetto delle disposizioni di Legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni al Presidente, fissando i limiti della delega
n) istituisce  sezioni periferiche.
                                    ART. 16
SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla prima assemblea successiva alla loro cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall’Assemblea quelli rimasti devono convocare l’assemblea perché provveda a sostituire i cessati. I consiglieri nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
Se vengono  a cessare tutti gli amministratori l’assemblea deve essere convocata senza indugio dal Collegio dei Revisori.

                                     ART. 17
RIUNIONI CONSILIARI E DELIBERAZIONI

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario per deliberare su argomenti di particolare rilevanza per l’Associazione su richiesta scritta motivata del 50% più dei consiglieri  La convocazione del Consiglio deve avvenire a mezzo comunicazione  scritta almeno 5 giorni prima della data stabilita per la riunione che specifichi il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. La riunione consiliare è valida quando interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità, dopo una nuova votazione palese, prevale il voto del Presidente.
Alle riunioni possono partecipare con funzioni consultive il Segretario Cassiere Economo ed il Vice Segretario Cassiere Economo anche se non Consiglieri, i Revisori e i Probiviri.

                                      ART. 18
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, dura in carica per la durata di mandato come Consigliere ed è rieleggibile. 
Convoca e presiede il Consiglio Direttivo,  sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può  aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
Può conferire a soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Nei casi di improrogabile urgenza, il Presidente può assumere ogni decisione che ritenesse necessaria per il buon funzionamento dell’Associazione, con esclusione di quelle che la Legge o lo Statuto riservano all’Assemblea dei Soci. Delle decisioni assunte il Presidente informerà il Consiglio Direttivo alla prima adunanza. 
Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito in tutte le sue funzioni da uno dei  Vice Presidenti, in ordine di anzianità di carica e, a pari anzianità,  di età.
I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento di uno dei Vice Presidenti costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente. 

                                     ART. 19
SEGRETARIO E VICE SEGRETARIO

Il Segretario Cassiere Economo ed il Vice Segretario Cassiere Economo, hanno i seguenti compiti:
a)predisporre lo schema di bilancio preventivo e consuntivo che il Presidente, previo esame, sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e dell'Assemblea Generale dei Soci;
b)provvedere al disbrigo della normale corrispondenza, firmando quella che non impegna l’Associazione;
c)    curare la stesura dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
d)    curare la distribuzione dei comunicati interni e provvedere all'inoltro delle convocazioni; 
e)    aggiornare i libri ed i documenti contabili in uso;
 f)     svolgere le altre  mansioni affidate loro dal Presidente.


                                    ART. 20

COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è costituito da tre a cinque membri che non devono ricoprire altra carica sociale
I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 
Il Collegio elegge nel proprio interno il Presidente ed ha il seguente mandato
 a) esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti contabili della gestione;
b) accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte;
c) esamina i bilanci e ne verifica la rispondenza alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. 
Il Collegio dei Revisori assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e può in qualsiasi momento procedere ad ispezioni e controlli.

                                     ART. 21
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri che non devono coprire contemporaneamente altra carica sociale. I probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il  suo compito è di decidere sui  i ricorsi di cui all'art. 8; 

                                   TITOLO III
                 PATRIMONIO –RESPONSABILITA’

                                    ART. 22
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
a.    da beni mobili ed immobili di proprietà e comunque acquistati o provenienti da lasciti o donazioni;
b.    dall'introito delle quote sociali ordinarie e straordinarie nonché dai contributi d’ingresso versati dai soci;
c.    da eventuali residui di cassa provenienti dalle manifestazioni sociali; 
d.    da contributi, erogazioni e lasciti in denaro da parte di Enti o privati. 
Il Patrimonio dell’Associazione, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Durante la vita dell’Associazione è fatto divieto di procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione si potrà sciogliere per l'impossibilità del raggiungimento degli scopi statutari, per deliberazione dell’Assemblea degli Associati o per le altre cause di legge. In caso di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione il suo patrimonio sarà devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. 
L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori. Gli obblighi e le responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni del Codice Civile
                                      ART. 23
ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre successivo.
Il bilancio consuntivo / economico / finanziario e preventivo, con una relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dovrà essere presentato all'Assemblea Generale dei Soci, per l'approvazione, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio

                                     ART. 24
DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge. in materia


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